Divieto per le navi che soccorrono i migranti di ingresso nelle acque territoriali italiane, con possibilità di multe e confische per chi viola la disposizione.
Pene più severe per incidenti durante manifestazioni pubbliche e maggiori tutele per le Forze dell’Ordine.
Giro di vite per le violenze nelle manifestazioni sportive.
Sono i pilastri sui quali si regge il cosiddetto decreto legge sicurezza bis, convertito definitivamente questa sera dal Senato.
ImmigrazioneIl provvedimento dà facoltà al ministro dell’Interno -con provvedimento da adottare di concerto con quelli della Difesa e delle Infrastrutture, informato il presidente del Consiglio- di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nelle acque territoriali per motivi di ordine e sicurezza pubblica; quando si concretizzino le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.
In caso di violazione -da parte del comandante di una nave- del divieto si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 150mila ad un massimo di un milione di euro e la sanzione accessoria della confisca, preceduta da sequestro immediato dell’imbarcazione.
Gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare sono imputati all’armatore e al proprietario della nave. Quando invece le stesse imbarcazioni sono affidate in custodia agli organi di Polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare perché ne facciano uso per attività istituzionali, i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni affidatarie.
Previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per resistenza o violenza contro nave da guerra. Istituito, presso il ministero degli Affari esteri, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-Ue.
Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l’anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro determinata annualmente con decreto interministeriale. Il fondo è destinato a finanziare interventi di cooperazione attraverso il sostegno al bilancio generale o settoriale; intese bilaterali.
Ordine pubblico- Pene più severe in caso di violazione, nelle manifestazioni, del divieto di uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo per rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.
Prevista la reclusione da 1 a 4 anni per chiunque, nel corso delle stesse manifestazioni, lancia o utilizza illegittimamente razzi, petardi, fumogeni, ovvero oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, creando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone. Per chi determini concreto pericolo per l’integrità delle cose è prevista la reclusione da sei mesi a due anni.
Pene più dure anche per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, di interruzione di pubblico servizio e di devastazione e saccheggio, quando le condotte siano poste in essere durante manifestazioni. Nuova fattispecie di danneggiamento compiuto durante le manifestazioni, con reclusione da 1 a 5 anni e conseguente applicabilità dell’arresto facoltativo in flagranza.
Pene più severe anche in caso di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a un magistrato in udienza, con esclusione della tenuità del fatto quando si procede per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale commessi nell’esercizio delle loro funzioni.
Manifestazioni sportive – Viene ampliata la portata del cosiddetto Daspo (Divieto di accesso a manifestazioni sportive); si estendono anche agli arbitri e agli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive le tutele attualmente previste dall’ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti; si amplia il divieto, per le società sportive, di concedere biglietti o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di Daspo e di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati.
Modificato il codice antimafia per consentire il fermo anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Si stabilizza nell’ordinamento l’istituto dell’arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto; sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l’arresto.
Viene ampliato l’ambito applicativo della disciplina sanzionatoria per il cosiddetto bagarinaggio, con la possibilità per il sindaco di ordinare l’allontanamento dei bagarini dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus.
Risorse a Forze ordine e assunzioni per esecuzioni pene previste più risorse per Forze di polizia, Forze armate e Vigili del Fuoco e personale del ministero dell’Interno.
Il provvedimento contiene inoltre misure straordinarie per l’eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, consentendo al ministero della Giustizia di procedere all’assunzione a tempo determinato, per un anno, di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Prorogato al primo gennaio 2020 il termine per l’entrata in vigore della riforma Orlando sulle intercettazioni.